Il trading Forex è consentito in Italia ai sensi del Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo n. 58/1998) e delle norme MiFID II, purché venga svolto attraverso società autorizzate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (1).
I servizi di trading Forex al dettaglio possono essere offerti solo da imprese di investimento e banche italiane o dell’UE con regolare licenza; qualsiasi prestazione non autorizzata online è vietata e soggetta a sanzioni da parte della CONSOB (2).
"The Code is a set of global principles of best practices in the foreign exchange market, developed to promote its integrity, transparency and liquidity and to foster the harmonization of good practices at global level."
Inoltre, la Banca d’Italia vigila sulla stabilità e trasparenza dei mercati valutari nazionali, intervenendo, se necessario, in base al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea per garantire condizioni di mercato ordinate.
Source:
https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/-/consob-resolution-no-23276-of-october-9-2024
https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/fx-global-code/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1
Ultimo aggiornamento: 17-05-2025 Disclaimer: Questo articolo non fornisce consulenza legale. Se necessiti di assistenza legale, contatta direttamente un avvocato.